I miglioramenti in sintesi
Sublocazione
Cosa rimane:
Gli inquilini possono continuare a subaffittare tutto o parte di un alloggio o di un locale commerciale in affitto, previo consenso del locatore, ad esempio in caso di soggiorno all’estero. Il locatore non è tenuto ad accettare il subaffitto a condizioni abusive.
Sublocazione
Cosa cambia
Con la modifica prevista, la sublocazione richiede una richiesta scritta da parte dell’inquilino e il consenso scritto da parte del locatore. Le condizioni sono state precisate: il locatore non è più tenuto ad acconsentire alla sublocazione se questa ha una durata superiore ai due anni.
Bisogno personale
Cosa rimane:
Chi acquista un alloggio o un locale commerciale precedentemente affittato può disdire il contratto di locazione entro i termini previsti dalla legge – ma solo se può rivendicare un bisogno personale urgente per sé, per parenti stretti, o affini.
Bisogno personale
Cosa cambia:
Le condizioni attualmente imprecise sono state leggermente adattate dal punto di vista formale. Ora il bisogno personale deve essere ritenuto importante e attuale sulla base di una valutazione oggettiva.